Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva è iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio, nei limiti della previsione di bilancio, gode di propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile che esercita in conformità del
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, è accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge: 1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonché l'esercizio